Volume tecnico e permesso di costruire

Il Tar Calabria ribadisce che un volume tecnico risulta tale quando adibito ad alloggiamento esclusivo di impianti tecnologici

Articolo tratto da Biblus-net

Con la sentenza n. 807/2020 il Tar Calabria chiarisce che un sottotetto non abitabile e non contenente impianti tecnici, non può essere considerato un volume tecnico e necessita, pertanto, del permesso di costruire.

Il caso

Un privato presentava una SCIA per lavori di rifacimento del tetto di copertura dell’immobile di sua proprietà.

Il Comune successivamente accertava la difformità della SCIA rispetto a quanto realizzato, essendo stata aumentata l’altezza della copertura (di circa 77 cm con un’altezza interna del sottotetto di 1,55 m) e realizzato un tetto a tre falde rispetto a quello originario a due falde.

Il Comune, quindi, ordinava al privato la demolizione delle opere perché realizzate senza il permesso di costruire.

Il privato faceva ricorso al Tar motivando che:

  • l’altezza complessiva dell’edificio era stata modificata  in conformità del regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici vigenti;
  • che le opere eseguite non costituivano aumento rilevante di volumetria e che per tale motivo dovevano essere ricondotte ad interventi di manutenzione straordinaria soggetti a SCIA (art. 22 dpr 380/2001);
  • che la volumetria realizzata costituiva un volume tecnico e quindi irrilevante per il calcolo del volume complessivo.

La sentenza del Tar Calabria

I giudici chiariscono che il nodo della questione non è un’opera eseguita in difformità degli strumenti urbanistici vigenti (aumento dell’altezza complessiva del manufatto), ma un’opera eseguita senza titolo edilizio appropriato.

Nel caso in esame, non si è in presenza di lavori di manutenzione straordinaria per i quali basta la presentazione di una SCIA, ma di lavori  di “ristrutturazione edilizia pesante” che porta a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporta modifiche della volumetria complessiva preesistente (art. 3, comma 1, lett. b), dpr 380/2001). Tale circostanza rientra nell’obbligo di richiesta di un permesso di costruire.

I giudici ritengono infondata l’ipotesi che la volumetria realizzata possa costituire un volume tecnico, in quanto:

la nozione di volume tecnico è circoscritta alle sole opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali

Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, un sottotetto non abitabile ma non destinato a contenere impianti tecnici non può essere:

qualificato come volume tecnico, al fine di escluderlo dal computo dell’altezza massima del fabbricato, se di fatto non risulta essere stato adibito all’alloggiamento di impianti: non tutto ciò che non rileva ai fini del calcolo del volume è automaticamente un volume tecnico” (T.A.R. Napoli, Sez. II, 30.7.2015, n. 4156)

In conclusione, un sottotetto praticabile in quanto dotato interamente di un altezza interna di 1,55 m, accessibile attraverso una botola e non contenente impianti tecnici, non può essere considerato un volume tecnico (per maggiore approfondimento sul volume tecnico leggi anche questo articolo di BibLus-net).

Il ricorso, quindi, non è accolto.

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