Variazione catastale da Superbonus 110: quando è obbligatorio dichiararla

Come sappiamo l’Agenzia delle Entrate ha avviato i primi controlli sulle possibili variazioni catastali degli immobili che hanno beneficiato del Superbonus, come previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Con un provvedimento del 7 febbraio 2025 (cfr. allegato), è stata resa operativa la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 86-87, Legge n. 213/2023), che prevede che l’Agenzia verifichi la presentazione della variazione catastale per gli immobili oggetto di interventi agevolati dal Superbonus. In caso di omissione, l’Agenzia informerà il contribuente per permettergli di regolarizzare la situazione.

Il provvedimento non solo definisce il contenuto delle comunicazioni inviate ai contribuenti, ma anche le modalità per fornire eventuali giustificazioni e, se necessario, sanare la propria posizione.

Approfondimento sulla comunicazione ricevuta

La norma della Legge di Bilancio stabilisce che l’Agenzia delle Entrate deve verificare la presentazione delle dichiarazioni di variazione catastale per gli immobili che hanno beneficiato del Superbonus. Se la dichiarazione non è stata presentata, l’Agenzia invierà una comunicazione al contribuente per invitarlo a regolarizzare la situazione.

Questo controllo viene effettuato utilizzando moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, con l’obiettivo di facilitare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali. Le informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria saranno messe a disposizione del contribuente per una valutazione della correttezza dei dati in suo possesso.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione inviata ai contribuenti include:

  • Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • Identificativo catastale dell’immobile indicato nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
  • Invito a fornire chiarimenti e documentazione nel caso in cui il contribuente riscontri inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda giustificare la presunta anomalia.

Le comunicazioni saranno inviate tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno e saranno disponibili anche nel cassetto fiscale del contribuente.

Cosa fare se si riceve la comunicazione

Il contribuente che riceve la comunicazione ha due opzioni:

  1. Regolarizzare la propria posizione;
  2. Fornire elementi, fatti o circostanze non conosciuti dall’Agenzia che giustifichino l’omissione della dichiarazione di variazione catastale.

In quest’ultimo caso, le giustificazioni devono essere inviate tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Se non ci sono elementi giustificativi, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione di variazione catastale tramite un tecnico abilitato. In questo modo, potrà beneficiare di:

  1. Riduzione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia;
  2. Possibilità di applicare il ravvedimento operoso, con una significativa riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso tra la violazione e la regolarizzazione.

Articolo tratto da C&S FINANCE CONSULTING – Alessandro Bertolucci

Scarica il Provvedimento n.38133/2025 del 7 febbraio 2025

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