Gazzebi in Legno

Per la Corte di Cassazione un gazebo in legno non ha bisogno di autorizzazione sismica e di collaudo statico.

Con la sentenza n. 12851/2020 della Cassazione si ribadisce che i gazebo in legno, quando non hanno carattere di stabilità e permanenza nel tempo, e risultano di limitate dimensioni, possono rientrare in attività di edilizia libera (dm 2 marzo 2018).

Prima di procedere ad analizzare questa sentenza, sarà bene ricordare la definizione di gazebo secondo la giurisprudenza.

Secondo una sentenza del Consiglio di Stato (n. 306/2017):

Il gazebo, infatti, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi“.

Per maggiori approfondimenti leggi anche questo precedente articolo di BibLus-net.

Il caso

Alcuni privati si rivolgevano in Tribunale a causa di un contenzioso sorto dopo la realizzazione di un gazebo in legno; in merito venivano contestati la mancata applicazione degli artt. 53, 67 (collaudo statico) e 75 del dpr 380/2001.

Il Tribunale di primo giudizio dava ragione ai proprietari del gazebo, i quali ritenevano che per le caratteristiche tecniche il manufatto non rientrasse fra i gli Interventi privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità (IPRiPi) e pertanto non fosse necessaria l’autorizzazione sismica e di collaudo statico.

La decisione del Tribunale veniva, quindi, impugnata dal Procuratore della Repubblica presso la Cassazione, sostenendo l’errata riconduzione del manufatto in attività di edilizia libera.

La decisione della Corte di Cassazione

Per i giudici di Cassazione, il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del reato in merito al gazebo in legno, in quanto:

l’art. 67 del d.P.R. 380/2001 prevede che il collaudo statico riguardi solo le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1

Ricordiamo infatti che l’articolo 53 del dpr 380/2001 riporta che:

ai fini del presente testo unico si considerano:

  1. opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
  2. opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomera-to cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizio-nale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
  3. opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Gli ermellini concludono che il gazebo, in base alle comprovate caratteristiche costruttive acquisite in sede di giudizio, avrebbe potuto configurarsi tra le attività di edilizia libera: per tali motivi il ricorso non è accolto.

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