Pubblicato il decreto attuativo asseverazioni del D.L. 34/2020 per le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’Enea e organi competenti
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in data 3 agosto 2020 ha firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.
Con questo provvedimento viene, infatti, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
E’ invece in fase di completamento l’iter per ottenere il concerto del MEF, MATTM e del MIT sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%.
A seguire si riportano ulteriori informazioni tratte da Studio Tecnico Pagliai
Ogni dichiarazione viene resa dal professionista sotto forma di asseverazione, e richiama le responsabilità penali previste dagli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445/2000; cioè non sono quelle previste invece per la SCIA.
Attenzione: in caso di falsità si decade dal beneficio e dall’efficacia della stessa;
La dichiarazione va trasmessa entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori, quando sono conclusi definitivamente (vedasi stato avanzamento);
Il professionista abilitato è chiamato a dichiarare l’asseverazione per i seguenti aspetti:
- che il beneficiario rientri tra i soggetti aventi diritto al superbonus;
- la rispondenza dei dati tecnici dichiarati dall’allegato D del Decreto “Requisiti Ecobonus;
- la rispondenza della tipologia immobiliare ammessa al beneficio ex art. 119 del D.L. 34/2020;
- la rispondenza degli interventi “trainanti e trainati” o ulteriori interventi ammessi al Superbonus;
- la congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi previsti dal “Decreto requisiti ecobonus”;
- l’esistenza e rispondenza delle condizioni assicurative professionali richieste dallo stesso D.L. 34/2020: Gli allegati 1 e 2 sono due moduli che richiedono puntualmente dati sulle caratteristiche delle componenti utilizzate, delle caratteristiche di intervento ammesse al Superbonus 110 per cento e sugli aspetti energetici complessivi.
A seguire si riporta il link dove poter scaricare il testo del Decreto e i relativi Allegati: