Quali strutture si possono costruire senza alcuna concessione/permesso edilizio? Cosa prevede la normativa.
L’edilizia è un settore regolamentato da normative precise, volte a garantire la tutela del territorio e del tessuto urbano, la sicurezza, la salubrità e l’efficienza energetica del costruito, i diritti individuali e quelli collettivi, la distribuzione e l’uso funzionali degli spazi.
La normativa sulle edificazioni e relativi permessi edilizi è estremamente complessa e le norme possono differire da regione a regione, addirittura da comune a comune. È quindi fondamentale comprendere appieno il contesto normativo in cui ci si muove per evitare problematiche legali e sanzioni ed ottenere il giusto titolo abilitativo se richiesto.
Ma cosa si può costruire senza permesso? Ecco i requisiti per la costruzione di tali strutture, la procedura per ottenere il permesso di costruzione, i costi associati e i rischi legali che possono derivare dalla mancata conformità alle normative vigenti.
Cosa è possibile realizzare senza richiedere il permesso?
Le strutture che possono essere realizzate senza la necessità di ottenere permessi specifici rientrano nell’ambito dell’edilizia libera. Questo comprende interventi di manutenzione e opere edili considerate leggere e poco impattanti, per i quali lo Stato ha semplificato le procedure burocratiche, agevolando la realizzazione senza richiedere permessi come CIL, CILA, SCIA o PdC.
Sebbene il D.P.R. 380/2001 fornisca indicazioni sulle categorie di lavori inclusi nell’edilizia libera, non offre un elenco dettagliato delle opere. Per una chiara comprensione di quali interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, è consigliabile consultare il Glossario per l’edilizia libera.In ogni caso, è essenziale verificare i regolamenti comunali per assicurarsi il rispetto delle disposizioni normative locali e comprendere cosa rientra in edilizia libera.
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Strutture senza concessione edilizia secondo il D.P.R. 380/01
Il D.P.R. 380/2001, conosciuto come testo unico sull’edilizia, stabilisce le varie categorie di interventi che possono essere effettuati senza necessità di un’autorizzazione specifica, purché vengano rispettate le normative locali e altre leggi concernenti la costruzione e la sicurezza degli edifici. In particolare, secondo quanto sancito dall’art. 6, gli interventi che rientrano nell’ambito dell’edilizia libera sono:
- manutenzione ordinaria degli edifici;
- installazione di pompe di calore aria-aria con potenza inferiore a 12 kW;
- eliminazione di barriere architettoniche senza modificare la forma dell’edificio;
- installazione di vetrate panoramiche temporanee, dette VEPA, per proteggere dagli agenti atmosferici e migliorare le prestazioni energetiche e acustiche dell’edificio, senza creare nuovi spazi chiusi;
- lavori temporanei di ricerca nel sottosuolo (ad eccezione di quelli per la ricerca di idrocarburi) in zone non urbanizzate;
- movimenti di terra per attività agricole e agro-silvo-pastorali;
- costruzione di serre mobili stagionali per attività agricole;
- opere temporanee e stagionali, purché siano rimosse entro un periodo di 180 giorni;
- pavimentazione e finitura di spazi esterni, compresi parcheggi, che rispettino i limiti di permeabilità del terreno stabiliti dal piano urbanistico comunale;
- pannelli fotovoltaici installati al di fuori di determinate zone specificate dalla legge;
- aree ludiche non a scopo di lucro e arredi esterni degli edifici.
Strutture senza concessione edilizia secondo il glossario per l’edilizia libera
Il Glossario unico per interventi di edilizia libera, approvato con il D.M. 2 marzo 2018, fornisce un dettagliato elenco delle principali opere che possono essere eseguite senza necessità di autorizzazioni specifiche, a condizione che si rispettino le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le leggi settoriali pertinenti. In particolare, per ciascuna categoria indicata, vengono delineati i principali interventi esenti da permesso.Tra questi:
- gli interventi di manutenzione ordinaria come la riparazione e la sostituzione della pavimentazione esterna e interna, la tinteggiatura degli intonaci interni ed esterni, la manutenzione degli elementi decorativi delle facciate, dei serramenti, degli infissi, e altro ancora;
- l’installazione di elementi di sicurezza e accessibilità che include l’installazione di inferriate, sistemi anti-intrusione, parapetti, ringhiere, e strutture simili, nonché la realizzazione e l’installazione di elementi per l’accessibilità come scale retrattili e servoscala;
- le opere per attività di ricerca che includono la realizzazione di opere strumentali per attività di ricerca nel sottosuolo, come carotaggi e perforazioni;
- serre mobili e aree pertinenziali che comprendono la realizzazione e la manutenzione di serre mobili stagionali, nonché la pavimentazione di aree esterne, la costruzione di intercapedini e locali tombati, e la realizzazione di vasche di raccolta delle acque;
- interventi per l’energia rinnovabile che includono l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici;
- aree ludiche e arredo esterno che comprende l’installazione di attrezzature da gioco, gazebo, pergolati, ripostigli per attrezzi, tende, e altri elementi per arredare gli spazi esterni;
- opere contingenti temporanee che include interventi temporanei come l’installazione di gazebo, stand fieristici, servizi igienici mobili, tensostrutture e aree di parcheggio provvisorio.
Realizzazione impianti senza permessi
Per quanto riguarda gli impianti, è possibile intervenire senza richiedere autorizzazioni per eseguire riparazioni, integrazioni o modifiche a elementi esistenti, o per mettere a norma alcune componenti.Tuttavia, se si desidera sostituire o installare ex novo impianti esistenti, come quelli elettrici, del gas o di riscaldamento, è necessario ottenere l’autorizzazione a seconda dell’intervento.
Esempi di strutture senza permessi
Ecco alcuni esempi di strutture che possono essere realizzate senza richiedere un permesso specifico, purché si rispettino determinate condizioni:
- tettoie per esterno: le tettoie possono essere realizzate senza necessità di permessi se sono strutturalmente temporanee, facilmente rimovibili e non comportano un aumento volumetrico o una nuova superficie utilizzabile come spazio abitativo. Devono essere considerate come elementi accessori o di completamento;
- verande: le verande senza permesso sono concesse solo se sono costituite da strutture in vetro mobili, temporanee e facilmente rimovibili, oppure se si tratta di pergolati, pergotende o verande “a tenda”, che non sono ancorate al suolo ma appoggiate su di esso;
- alcune modifiche interne: le modifiche interne che possono essere eseguite senza richiedere un’autorizzazione sono quelle incluse negli interventi di manutenzione ordinaria, tra cui le modifiche delle finiture interne e le modifiche degli impianti.
Rischi legali e sanzioni per la costruzione di strutture senza concessione
l Glossario per l’edilizia libera fornisce una descrizione esaustiva di tutti gli interventi edilizi che possono essere condotti nel rispetto delle normative vigenti e senza vincoli significativi. Tuttavia, è importante sottolineare che le disposizioni possono variare da comune a comune, in quanto ciascuna autorità locale ha il potere discrezionale di apportare modifiche ai limiti stabiliti. Nel caso in cui un intervento non rientra in edilizia libera ed è necessario ottenere un permesso edilizio, la costruzione di una struttura senza concessione edilizia comporta infatti dei rischi legali.Le conseguenze per chi commette abuso edilizio sono molteplici e coinvolgono diverse sanzioni e provvedimenti, sia dal punto di vista amministrativo che penale.
Le sanzioni penali per abuso edilizio sono regolate dall’art. 44 del D.P.R. 380/01.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, la loro applicazione varia in base alla natura dell’abuso edilizio e sono:
- ordinanza di demolizione della costruzione irregolare e ripristino dello stato dei luoghi;
- acquisizione al patrimonio comunale o sanzione pecuniaria adeguata, rispettivamente nel caso in cui la demolizione non sia eseguita entro i termini (90 giorni dall’ingiunzione) o non possa essere attuata;
- sanzione pecuniaria.
Fonte BiBlus