Sismabonus e Asseverazione tardiva

Dalle Entrate: ok al sismabonus per acquisto di immobili in zone 2 e 3 anche con asseverazione tardiva non contestuale al titolo abilitativo, ma comunque entro la data del rogito.

Articolo tratto da: Biblus-net

Con la risposta n. 196/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce un utile chiarimento in merito al sismabonus per l’acquisto di case antisismiche: nelle zone 2 e 3 c’è più tempo per l’asseverazione, ma a determinate condizioni: l’asseverazione deve essere rilasciata entro la data del rogito.

Quesito

Un’impresa di costruzioni, che aveva richiesto il permesso di costruire per immobili demoliti e ricostruiti nel 2017, chiede di poter fruire dell’agevolazione anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In particolare:

Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi su un fabbricato in zona sismica 3, le cui procedure autorizzative sono cominciate nel 2017 senza allegare l’asseverazione del progetto strutturale, è possibile ugualmente beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (Sisma Bonus) in favore di coloro i quali acquistano dalle imprese di costruzione?

La risposta

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che il dm 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal successivo dm n. 65/2017) ha fissato le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati e ha ribadito la necessità che l’asseverazione non fosse tardiva.

In particolare è previsto che in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico, è richiesta la contestuale allegazione del progetto asseverato dal progettista (in base al modello contenuto nell’allegato B al dm 7 marzo 2017, n. 65) alla pratica edilizia ed il deposito presso lo sportello unico; in caso di asseverazione tardiva non si ha l’ottenimento dei benefici fiscali.

Tuttavia, la nota n. 4260 del 5 giugno 2020 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha chiarito che solo con l’entrata in vigore, il 1° maggio 2019, del dl 34/2019, l’ambito di applicazione del sismabonus è stato esteso alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Alla luce del fatto che l’estensione del sismabonus per l’acquisto nelle zone sismiche 2 e 3 è intervenuta nel 2019, e quindi dopo il dm 58/2017, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale asseverazione tardiva vale per le procedure autorizzatorie per immobili demoliti e ricostruiti iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019.

In definitiva, l’impresa che ha richiesto il permesso di costruire nel 2017 (anno in cui l’agevolazione spettava solo per la zona 1) per un progetto di demolizione e ricostruzione immobili ubicati in zona sismica 2 o 3, non avrebbe potuto allegare l’asseverazione del progetto strutturale.

Infine, l’Agenzia ha precisato che il beneficio spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ricostruite dall’impresa, a condizione che questa presenti l’asseverazione entro la data di stipula del rogito. 

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