Secondo il Tar Calabria un permesso di costruire decaduto resta valido fino a che il Comune non emana un apposito provvedimento.
Articolo tratto da BibLus-net
La sentenza n. 890/2020 del Tar di Catanzaro torna sulla questione della mancata comunicazione di inizio e fine lavori e la conseguente decadenza del permesso di costruire.
Ma un permesso di costruire può automaticamente ritenersi decaduto a tutti gli effetti per mancata comunicazione di inizio e fine lavori?
Il caso
Un Comune emetteva un’ordinanza di demolizione di alcune opere private eseguite attraverso il rilascio di un regolare permesso di costruire.
L’ordinanza di immediata demolizione delle opere era giustificata dal Comune a causa dell’ avvenuta decadenza del permesso di costruire per mancata comunicazione di inizio e fine lavori. Ricordiamo che la decadenza del permesso di costruire è regolamentata dall’art. 15 del dpr 380/2001 che riporta:
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
Il proprietario delle opere da demolire faceva quindi ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Calabria
I Giudici sono del parere che:
è illegittima l’ordinanza demolitoria che pone a suo fondamento l’intervenuta – ma non dichiarata – decadenza del titolo abilitativo edilizio.
Secondo la decisione del Tar la decadenza del titolo edilizio a causa della mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti, deve essere accertata e formalizzata con un apposito provvedimento della Pubblica Amministrazione.
Il ricorso è stato accolto