Modifica lastrico solare in balcone

Quale titolo edilizio è necessario per modificare un lastrico solare in un balcone ?

Articolo tratto da Biblus-net dal link è possibile scaricare anche l’intera sentenza.

Il Consiglio di Stato afferma che la trasformazione di un lastrico solare in balcone costituisce alterazione della sagoma di un edificio e serve il permesso di costruire.

La sentenza n. 3315/2020 del Consiglio di Stato fornisce una risposta alla domanda se la creazione di un balcone costituisca un intervento che modifichi sostanzialmente la sagoma di un edificio e ne aumenti la volumetria e la superficie utile.

Il caso

Una società eseguiva dei lavori di ristrutturazione interna in un immobile di sua proprietà. Tra i lavori effettuati risultava la trasformazione della finestra del vano cucina in porta-finestra attraverso l’eliminazione del relativo parapetto.

Tale modifica della finestra della cucina avrebbe costituito l’accesso alla copertura (un lastrico solare) di circa 4 m x 1 m  di un’altra unità abitativa adiacente, trasformata dalla società (previo consenso del proprietario) in balcone con i relativi lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione.

La società successivamente presentava al Comune denuncia di inizio attività in sanatoria.

Dopo qualche giorno dalla presentazione della denuncia, l’immobile oggetto delle ristrutturazioni veniva posto sotto sequestro dalla Polizia Municipale a causa della mancanza dell’autorizzazione del Comune.  Le opere eseguite con aumento di superficie erano raggiunte, quindi, da un’ordinanza di demolizione.

La società, di conseguenza, faceva dapprima ricorso al Tar che lo respingeva, e successivamente ricorso in appello.

La ricorrente sosteneva che il semplice utilizzo della copertura esistente del volume sottostante (attraverso l’accesso fornito da una finestra modificata) non costituisse una costruzione abusiva di un balcone e non generava un aumento di superficie utile.

La decisione del Consiglio di Stato

Per i Giudici il riutilizzo del lastrico solare e la sua trasformazione in balcone attraverso le opere di impermeabilizzazione e pavimentazione (reso accessibile attraverso la modifica di una finestra) rientra negli “interventi di ristrutturazione edilizia” secondo l’art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001:

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica…

A parere dei Giudici questa definizione impone il rispetto della “sagoma” dell’edificio infatti essi sostengono che  la trasformazione in balcone di una pur preesistente copertura altera di per sé la sagoma preesistente dell’intero edificio, con il conseguente obbligo di richiedere il permesso di costruire.

I Giudici concludono che l’inserimento dei balconi varia in ogni caso l’aspetto estetico dell’edificio, apportando, quindi, un non trascurabile mutamento del prospetto dello stesso.

Il ricorso, per tale motivo, non è accolto.

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