Demolizione e Ricostruzione: si può beneficiare di Sismabonus ed Ecobonus ?

L’agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare del sismabonus e dell’ecobonus in caso di demolizione e ricostruzione di unità collabenti purché non risulti una nuova costruzione.

Articolo tratto da Biblus-net

Con l’interpello n. 138/2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce la posizione degli edifici accatastati in F/2 (unità collabenti) e la possibilità per gli stessi di beneficiare delle agevolazioni fiscali, sismabonus e ecobonus.

Per le suddette unità le Entrate chiariscono che è possibile beneficiare delle citate detrazioni fiscali, tramite demolizione e ricostruzione, purché dal titolo edilizio rilasciato si evinca che si tratti di una ristrutturazione e non di un intervento ex novo.

L’interpello n.138/2020

Un contribuente è parzialmente proprietario di un’unità immobiliare, parte di un vecchio fabbricato composto da 3 unità immobiliari distintamente accatastate. Il fabbricato, classificato d’ufficio come “fabbricato diruto”, è stato trasferito dal Catasto Edilizio Urbano al Catasto Terreni. Il contribuente vuole acquistare l’intero fabbricato per censirlo nuovamente al Catasto Edilizio Urbano in F/2 (unità collabenti).

In un secondo tempo, lo stesso vuole procedere alla totale demolizione e successiva ricostruzione con stessa cubatura, con miglioramento di due classi di rischio sismico e contestuale efficientamento energetico dell’immobile.

Il quesito posto alle Entrate

Nell’interpello posto alle Entrate il contribuente richiama una precedente risoluzione (n. 34/E del 2018) in cui si legge che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione classificabili come “ristrutturazione edilizia”, si deve:

  • rispettare la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
  • rispettare la stessa sagoma con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004), la demolizione e ricostruzione o il ripristino purché rispettino oltre che la medesima volumetria anche la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Il contribuente, quindi, pone al Fisco il seguente quesito:

se sia possibile, seguendo l’iter previsto per la classificazione dell’edificio prima dell’inizio dei lavori in unità collabenti, accedere alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle parti comuni di edificio finalizzati, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui all’art. 14, comma 2-quater. 1, del decreto legge n. 63 del 2001.

La risposta della Commissione

La Commissione premette che l’articolo 14, comma 2-quater.1, del dl 63/2013 stabilisce:

che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3- finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica – spetta, in alternativa alle detrazioni previste, rispettivamente, dal comma 2-quater del medesimo articolo 14 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio (cd. ecobonus) , e dal citato comma 1-quinquies dell’articolo 16 (cd. sisma bonus), una detrazione nella misura dell’80 %, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 % ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori…

Per quel che riguarda la demolizione e la ricostruzione ai fini delle detrazioni, la risoluzione n. 34/E del 2018 precisa che:

Nel caso […] riguardante un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente, ai fini della applicazione della detrazione è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

In conclusione la Commissione chiarisce che lo stato di un immobile anche se parzialmente o totalmente inagibile e privo di rendita, classificato in F/2 (unità collabenti), non esclude la sua esistenza trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.

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