Analizziamo quali sono le differenze tra queste due tipologie realizzative:
ARTICOLO TRATTO DA: biblus-net
Il Tar Lombardia ribadisce le caratteristiche che distinguono un pergolato da un porticato. Ecco i dettagli per evitare di commettere un abuso edilizio:
Con la sentenza n. 338/2020 del Tar di Brescia torniamo ancora una volta ad occuparci di pergolati, cercando di chiarire dubbi e perplessità che spesso avvolgono la natura edilizia di questi manufatti.
Il caso
Un privato realizzava una struttura in legno di 9,30 m per 2,73 m, composta da 6 pilastri bullonati a terra, per un’altezza media di 2,27 m, coperta da travi in legno, sporgenti sul davanti del portico, rispetto al limite dei pilastri, per 1,90 m. Al di sopra delle travi di copertura era fissato un telo di policarbonato. Il manufatto descritto era adibito a copertura delle macchine di proprietà.
Il privato successivamente ne denunciava la costruzione, definendo il manufatto come pergolato.
Il Comune, a mezzo di un sopralluogo, verificava la consistenza di tale struttura definendola invece come porticato e nuova costruzione realizzata senza il necessario permesso di costruire. Di conseguenza ne intimava, con un provvedimento, la demolizione.
Il privato ricorreva quindi al giudizio del Tar.
La sentenza del Tar Lombardia
I Giudici chiariscono che un pergolato propriamente detto deve avere queste caratteristiche:
- funzione meramente ornamentale;
- essere realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso;
- essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta;
- fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;
- aperto da tutti i lati, non infisso al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontato da un telo retraibile.
Con tali caratteristiche, proseguono i Giudici, un pergolato:
non costituisce nuova costruzione e come tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di un’opera inidonea ad alterare l’assetto urbanistico-edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell’immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193).
Diversamente si configura il manufatto del caso in esame. Esso si concretizza, per sue caratteristiche costruttive, come un porticato caratterizzato da:
- una solida struttura in legno fissata a terra;
- dimensioni non trascurabili;
- copertura stabile non retraibile;
- utilizzo che ne connota una permanenza prolungata nel tempo.
In merito alla copertura fissa, i Giudici, precisano che:
quando un pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie (Cons. Stato, sez. IV, 22/08/2018, n. 5008; id. n. 306/2017).
La conclusione per i Giudici è che la struttura, dalle dimensioni non trascurabili e ancorata a terra e utilizzata come riparo per le macchine, è da configurarsi certamente come stabile.
Essa è qualificabile come nuova costruzione, idonea ad alterare in modo permanente l’assetto del territorio, per cui è assoggettabile al permesso di costruire (Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net).
Il ricorso non è accolto.